Cosa succede se non si adempie all’antiriciclaggio? Quali sono le sanzioni amministrative e penali che ci aspettano? Scopriamolo nell’articolo offerto dal blog di Gianluigi Rosafio, blogger di Taurisano e giovane studente di Legge.
Negli ultimi mesi uno dei temi di più rilievo in Italia sono state le nuove sanzioni amministrative e penali che sono state introdotte per chi viola gli obblighi di riciclaggio e che rappresentano un ulteriore passo in avanti alla lotta verso di esso. La legge contro antiriciclaggio è una legge precisa che va a punire chi si occupa di effettuare riciclaggio di denaro, beni, o altre utilità come quelle ricordate da Gianluigi Rosafio. Per dirlo con parole semplici si cerca di punire e di contrastare chi si occupa di investire capitali ottenuti con attività illecito per ripulirli e riemetterli nel sistema economico e finanziario rendendoli beni legali. È un’azione preventiva e che quindi va a contrastare anche i reati come evasione fiscale, rapine, traffico di stupefacenti e molto altro. In questo articolo andiamo ad analizzare le nuove sanzioni introdotte per contrastare ancora di più il riciclaggio.
Quali sono le nuove sanzioni?
Le nuove sanzioni sono per lo più un aggravamento delle pene già precedentemente imposte che troviamo nel D. Lgs. N. 90/2017, vediamo nel dettaglio quali sono state modificate:
- Articolo 56 inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione. Questa norma va a colpire i soggetti obbligati che non compiono le dovute operazioni di controllo ed eseguono comunque la prestazione professionale ad esempio non acquisiscono i dati identificativi o le informazioni di un cliente. Per loro la sanzione amministrativa è pari a 2 mila euro. Se vi è una violazione ripetuta allora la sanzione va da 2.500 fino a 50 mila euro a seconda della gravità.
- Articolo 57 inosservanza degli obblighi di conservazione sempre inerente ai soggetti obbligati che non effettuano la conservazione dei dati, documenti o informazioni. La pena amministrativa è di 2 mila euro, in caso di violazione ripetute anche qui si va dai 2.500 euro ai 50 mila euro.
- Articolo 58 inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sempre verso i soggetti obbligati che in caso di operazioni sospette non effettuano una segnalazione alle autorità competenti. La pena è di 3 mila euro. In caso di azione ripetuta si va da 30 mila euro ai 300 mila euro.
- Articolo 59 inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati in questo caso si va da una sanzione amministrativa da 5 mila euro ai 30 mila euro.
- Articolo 60 inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’UIF e degli ispettori del MEF sanzione amministrativa da 5 mila euro a 50 mila euro.